TinyDropdown Menu ARCHIVI DI GIURISPRUDENZA: TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 5 ottobre 2012, n. 605

TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 5 ottobre 2012, n. 605


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2012, proposto da:
Franco Carinci, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Gragnoli, Luca Zaccarelli, Beatrice Belli, con domicilio eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore 47; 
contro
Universita' degli Studi di Bologna, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; 
nei confronti di
Federico Carpi; 
per l'annullamento
- della deliberazione del Senato accademico dell'Alma mater studiorum, Unversità degli Studi di Bologna, in data 28 giugno 2011, recante linee guida per la definizione della proposta di riconoscimento del titolo di Professore emerito;
- dell'atto in data 28 ottobre 2011 della Commissione nominata dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, per l'esame delle proposte di conferimento del titolo di Professore emerito e per la verifica della sussistenza dei relativi requisiti;
- della deliberazione del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università in data 9 novembre 2011 con cui si è confermato il fatto che alla votazione relativa al procedimento di conferimento del titolo di Professore emerito avrebbero preso parte i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori;
- della deliberazione del Consiglio della medesima Facoltà in data 9 novembre 2011 con votazione dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, in ordine all'attribuzione del titolo di Professore emerito;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.L’art 111 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 prevede la possibilità di conferire il titolo di Professore Emerito ai professori, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari.
L’Università di Bologna ha adottato delle linee guida, con deliberazione del Senato Accademico del 28 giugno 2011, per disciplinare il procedimento per la valutazione delle candidature per il conferimento di detto titolo di professore emerito.
Per quanto rilevante nel presente ricorso va evidenziato che il procedimento delineato, a livello regolamentare, dall’Università di Bologna, prevede che, a seguito di una proposta sostenuta da tre lettere di docenti non appartenenti all’Ateneo e dalle firme di almeno 20 professori di prima fascia, la candidatura sia vagliata da una commissione formata da 3 componenti eletti tra i professori di prima fascia. In caso di verifica positiva la proposta viene posta in votazione, a scrutinio segreto in una seduta del consiglio di dipartimento le cui funzioni, nelle more della istituzione dei nuovi dipartimenti sono svolte dal consiglio di facoltà.
In base all’articolo 18 dello statuto dell’Università di Bologna il consiglio di facoltà, così come il consiglio di dipartimento di cui all’articolo 22, è composto dai professori e dai ricercatori universitari confermati.
2. Nel caso in esame è stata proposta la candidatura al titolo di professore emerito di sei professori ordinari collocati a riposo e dette candidature sono state vagliate dall’apposita commissione formata da 3 componenti eletti tra i professori di prima fascia che hanno espresso una valutazione di ammissibilità positiva, dando corso alle ulteriori fasi del procedimento.
3. All’esito della votazione del consiglio di facoltà nessuno dei sei candidati ha ottenuto il quorum di due terzi richiesto dalle linee guida dell’Università
In particolare ciascuno dei candidati ha ottenuto rispettivamente voti 83, 72, 67, 60, 58 e 44 come risulta dall’esito della votazione.
4. Il ricorrente, che ha ottenuto 44 voti, ha contestato gli atti in epigrafe indicati ed in particolare le linee guida approvate con deliberazione del Senato Accademico del 28 giugno 2011, la proposta della commissione formata da 3 componenti eletti tra i professori di prima fascia, nonché la deliberazione del consiglio di facoltà del 9 novembre 2011 sia per quanto concerne l’esito della votazione sia per quanto concerne la partecipazione alla votazione non solo dei professori di prima fascia ma anche di seconda fascia e dei ricercatori, deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con memorie e repliche e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
5. Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività dell’impugnativa, in parte qua, delle linee guida dell’Università di Bologna adottate con deliberazione del Senato Accademico del 28 giugno 2011, per disciplinare il procedimento per la valutazione delle candidature per il conferimento di detto titolo di professore emerito.
Infatti, le stesse, stante il carattere generale ed astratto delle disposizioni contenute, sono state ritualmente impugnate nel momento in cui hanno esplicato la propria efficacia nei confronti del ricorrente rendendo attuale e certa la lesione dell'interesse protetto attraverso la sua applicazione nel caso concreto (T.A.R Bologna, sez. I, 18 marzo 2011, n. 258; Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 450 e 19 ottobre 1993 n. 897; da ultimo, TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 23 marzo 2010 n. 1361).
6. Va, invece, accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura dello stato nella memoria del 11 maggio 2012 per omessa impugnativa, neppure con motivi aggiunti, della deliberazione del consiglio di facoltà del 13/12/2011 che ha concluso in senso negativo per il ricorrente il procedimento amministrativo attivato.
Infatti, detta deliberazione, prodotta in atti dall’Avvocatura dello Stato (doc 12 del fascicolo di parte) ratifica il verbale della commissione elettorale del 9 novembre 2011, prendendo atto degli esiti della votazione nonché del mancato raggiungimento da parte di tutti i candidati ammessi del quorum prescritto per il conferimento del titolo di professore emerito e “dichiara concluso il relativo procedimento”.
6.1. La difesa del ricorrente ammette che la deliberazione del 9 novembre 2011, specificamente impugnata, costituisca un atto interno ma ne sostiene l’impugnabilità ritenendolo lesivo poiché “interrompe il procedimento di attribuzione del titolo di professore emerito”.
Tale tesi non appare condivisibile nel caso in esame. Pur condividendosi in astratto il principio dell’immediata impugnabilità dell’atto endoprocedimentale se interrompe definitivamente il procedimento, tuttavia lo stesso non è pertinente nel caso concreto poiché il procedimento non si è interrotto ma è proseguito con l’adozione della deliberazione finale del procedimento costituito dalla deliberazione del consiglio di facoltà del 13/12/2011 che ha concluso in senso negativo per tutti i candidati e, quindi, anche per il ricorrente “il procedimento amministrativo attivato”.
6.2. La deliberazione del 9 novembre 2011, quindi, costituisce un atto endoprocedimentale di particolare importanza avendo natura pre decisoria del contenuto della deliberazione finale del consiglio di facoltà la quale, tuttavia, non ha carattere meccanico ed automatico residuando, ovviamente, all’organo competente, ossia il Consiglio di facoltà, nelle more dell’attivazione dei dipartimenti, comunque un potere di verifica della regolarità del procedimento seguito.
6.3. Si tratta di una situazione analoga a quella relativa al procedimento di evidenza pubblica per la scelta del privato contraente in cui le valutazioni ed attribuzione dei punteggi della commissione giudicatrice hanno carattere pre decisorio ma ciò non esclude la necessità di un’apposita impugnativa della determinazione della stazione appaltante che fa proprie le valutazione della commissione disponendo l’aggiudicazione definitiva, che deve essere comunque specificamente impugnata, ancorchè sia stata eventualmente impugnata l’aggiudicazione provvisoria.
6.4. Del resto anche in materia elettorale tutti gli atti del procedimento e, quindi, anche quelli che recepiscono gli esiti delle votazioni, sono impugnabili soltanto alla conclusione del procedimento unitamente all’impugnativa dell’atto di proclamazione degli eletti che costituisce l’atto finale del procedimento, ancorchè ovviamente condizionato dall’esito delle votazioni, salvo ogni verifica sulla regolarità delle stesse e sulla presenza di errori materiali.
7. Il ricorso è, tuttavia, infondato anche nel merito.
Non sussiste la dedotta illegittimità delle linee guida, approvate deliberazione del Senato Accademico del 28 giugno 2011, da cui deriverebbe l’illegittimità dell’intero procedimento seguito, per aver consentito la partecipazione alla votazione non solo dei professori di prima fascia ma anche di seconda fascia e dei ricercatori confermati.
Infatti, l’articolo 95 del d.p.r. 382 del 1980, che riserva alla votazione dei professori ordinari la decisione di “ogni questione relative alle persone dei professori ordinari stessi, così come l’articolo 18 dello Statuto dell’Università di Bologna, vanno riferiti alla carriera di ruolo dei professori stessi, quali le “dichiarazioni di vacanze e le chiamate dei professori” e, quindi, non all’attribuzione di un titolo accademico, discrezionalmente concedibile ai professori collocati a riposo che non costituisce uno sviluppo della carriera del professore ordinario.
L’essere stato per venti anni professori ordinari, infatti, costituisce solo un requisito di mera ammissibilità di una candidatura per l’ottenimento del titolo onorifico di professore emerito che può essere concesso nei limiti percentuali previsti dalle stesse linee guida dell’Università.
7.1. Né sussiste la paventata disparità di trattamento rispetto ad altre Università poiché, in assenza di una disciplina normativa le Università italiane si sono dotate di un proprio regolamento in alcuni casi consentendo la partecipazione alla votazione dei soli professori ordinari in altri casi (vedi ampia documentazione prodotta dalla difesa dell’Avvocatura dello Stato) del tutto identica a quella dell’Università di Bologna.
8. E’, inoltre, infondata la contestazione della proposta della commissione formata da 3 componenti eletti tra i professori di prima fascia la quale, pur essendo stato favorevole e avendo dato corso alle ulteriori fasi del procedimento avrebbe espresso un giudizio positivo ma con un apprezzamento negativo sul comportamento del ricorrente.
Tale valutazione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non è sindacabile in questa sede di legittimità trattandosi di una valutazione di puro merito che non può essere modificata o sostituita da una diversa valutazione giudiziaria in sede di pura legittimità.
9. E’, infine, infondato, il dedotto difetto di motivazione poiché è stato l’esito della votazione che ha giustificato la mancata concessione del titolo onorifico ampiamente discrezionale, senza che in tal modo si sia inteso, ovviamente, mettere in discussone la prestigiosa carriera accademica dei sei aspiranti al titolo di professore emerito.
10. In conclusione il ricorso va, comunque, dichiarato inammissibile per le ragioni indicate al punto 6 della presente decisione.
11. La novità della questione interpretativa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Sergio Fina, Consigliere




 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)