TinyDropdown Menu ARCHIVI DI GIURISPRUDENZA: maggio 2013

Indennità da emotrasfusione: la rivalutazione spetta anche in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Bologna afferma il diritto alla corresponsione della rivalutazione monetaria dell'indennizzo previsto dalla legge 210/1992, con decorrenza dal giorno di riconoscimento del beneficio.

A nulla vale opporre, a giudizio del Tribunale, la circostanza che il legislatore sia intervenuto con norma di interpretazione autentica a negare il suddetto diritto.

La norma in esame è stata infatti dichiarata incostituzionale dalla Consulta ed è stata annullata con effetto retroattivo, dovendosi perciò considerare come mai esistita.

Da qui il diritto alla rivalutazione monetaria dal giorno del riconoscimento del diritto e non da una data successiva.

In punto di fatto diverse amministrazioni (nel caso di specie la regione Emilia Romagna) sono intervenute a riconoscere il beneficio, senza però riconoscimento di tutti gli arretrati spettanti.

Il Tribunale ha perciò condannato l'amministrazione alla corresponsione di tutti i ratei pregressi.

Avv. Edoardo Fragale

Testo integrale della pronuncia

Tribunale di Bologna 5 aprile 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona dei Giudice dotto Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di [Grado iscritta al n. r.g. 340212012 promossa da:
con il patrocinio dell' avv. dell'avv. FRAGALE EDOARDO NICOLA,
contro
MINISTERO DELLA SALUTE non costituito
CONVENUTO
Avente ad oggetto: rivalutazione ns
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato davanti al giudice del lavoro di Bologna chiedeva venisse riconosciuto il proprio diritto alla rivalutazione, sulla base del tasso dì inflazione programmato, delle somme corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale a decorrere dal 1/1/1999 fino al 31/1212011 perché successivamente veniva riconosciuto il diritto della ricorrente. 
Il Ministero della Salute non si costituiva in giudizio ed all'udienza del 15/2/2013.
All'udienza del 5/4/2013, dopo che parte ricorrente aveva prodotto i conteggi alla luce delle tabelle del Ministero della Salute, all'esito della discussione la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che il ricorso del ricorrente possa essere accolto.
La questione relativa alla legittimazione passiva è stata risolta definitivamente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi per tutte S.u. n.12538/201l per la quale :" In tema di 'Controversie relative all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a caUsa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi 'ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale) .
Il merito della questione comporta la ricostruzione della materia.
La legge n. 210 del 1992, modificata dalla legge n. 238 del 1997, stabilisce che" Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge" (art. l, comma l). Il medesimo art. l, comma 3, dispone che" I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali",
L'art. 2, comma l, della citata legge n. 210 del 1992 (e successive modificazioni) aggiunge che l'indennizzo de quo " consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato" . L'art. 2, conma 2 (primo periodo), della medesima legge prevede che l'indennizzo in questione sia integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per la prima qualifica funziona! e degli impiegati civili dello Stato. La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d'inflazione programmato, dell'assegno disciplinato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992 non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con l'art. 1, comma 1, della legge n. 238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda componente dell'indennizzo, cioè per la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l'appunto funzione integrativa dell'indennizzo medesimo. 
Sulla possibilità di rivalutare o meno la detta somma la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo contrastante (in senso favorevole alla rivalutazione, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze del 27 agosto 2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894, secondo cui l'importo bimestrale corrisposto agli aventi diritto all'indennizzo deve essere rivalutato secondo il tasso d'inflazione annualmente programmato, sia con riferimento all'assegno di cui all'art. 2, comma l, della legge n. 210 del 1992, sia con riferimento alla somma prevista dall'art. 2, comma 2, della medesima legge; in senso contrario, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza del 19 ottobre 2009, n. 22112 e 13 ottobre 2009, n. 21703, secondo le quali la possibilità di rivalutare la somma de qua sarebbe esclusa sia dal dato testuale, sia dal rilievo che l'indennità integrativa speciale avrebbe proprio la funzione di attenuare o impedire gli effetti 'della svalutazione monetaria, onde sarebbe ragionevole che ne sia esclusa la rivalutabilità). 
In questo quadro è intervenuto il legislatore con l'art. 11 commi 13 c 14 D.L. 10/2010. All'art. 11, comma 13, ha disposto che" Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, Il. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione". Il successivo collima 14 ha stabilito che " Fermo 'restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da 'esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa 'l'efficacia di provvedimenti emanati al fine ·di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono [atti salvi gli effetti prodottisi fino ai/a data di entrata in vigore del presente decreto". Tale art. 11 commi 13e 14 D.t. 10/2010 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011 'che confrontando la situazione dei soggetti beneficiari in quanto affette 'da 'epatite post-trasfusionale 'con 'quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide, ai quaili ultimi 'è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo normativamente, ha ritenuto illegittima tale disparità di trattamento e dichiarato l'illegittimità sia del comma 13 'che del comma 14 ." trattandosi di 'disposizione strettamente connessa alla precedente, 'in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma interpretativa, della quale, dunque, segue la sorte", Secondo il Ministero, costituito nella materia analoga, essendo intervenuta la sentenza citata della Corte Costituzionale con riferimento alla L244/20lJ7 , art. II comma XIII, gli 'effetti della ricordata sentenza possono retroagire solo con effetto dal gennaio 2008, entrata in vigore della normativa di riferimento. Anche tale argomento è stato per altro già superato dalla giurisprudenza di merito ( vedi Trib. Torino, N.178212012) che ha rilevato che la pronuncia della Corte Costituzionale non ha indicato alcuna delimitazione temporale nella sua pronuncia di illegittimità costituzionale e che, di conseguenza, in applicazione dei fondamentali principi in materia di efficacia delle sentenza dichiarative di illegittimità costituzionale l'art. 11 non può più avere spazio applicativo. 
Alla luce dei conteggi prodotti da parte ricorrente, confermati dalla tabelle ministeriali allegate, la somma complessiva risulta di € 18.445,76, comprensiva di accessori. La soccombenza determina la condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q,M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, l) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto d' 2 alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per l'effetto condanna il Ministero della Salute alla
corresponsione 'di quanto dovuto dal 1/1/199'9 fino al 31/12/2011 pari ad € 18.445,76 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo 2) Condanna il Ministero della 'Salute al pagamento delle spese del giudizio a favore della parte ricorrente che liquida in € 1,800,00, oltre Iva, Cpa,
Bologna, 5/4/2013
Giudice Carlo Sorgi