TinyDropdown Menu ARCHIVI DI GIURISPRUDENZA: aprile 2012

Cons. St., Sez. IV, 2 aprile 2012, n. 1957 - Domanda risarcitoria autonoma e litisconsorzio necessario

Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato precisa che la posizione di “controinteressato” o comunque di “parte necessaria” nel giudizio amministrativo riconoscibile ai beneficiari dell’atto – anche alla luce delle ulteriori azioni esperibili autonomamente nei confronti della pubblica amministrazione – non è configurabile solo in riferimento alla tradizionale azione di annullamento, ma essa sussiste, appuntandosi sempre sui soggetti beneficiari dell’atto, anche laddove sia stata esperita una azione diretta di risarcimento del danno. 
Si impone, dunque, l'estensione del contraddittorio ai beneficiari del provvedimento pure in caso di proposizione della sola azione risarcitoria. Se è vero che la statuizione di condanna riguarde la sola P.A. e non il controinteressato e che la statuizione non verrebbe ad incidere sul provvedimento amministrativo, è anche vero, però, che all'accoglimento dell'azione risarcitoria il giudice amministrativo perviene previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo. Esiste, dunque, un interesse dei beneficiari del provvedimento a difenderne la legittimità, per evitare che si precostituisca una situazione tale da poter sollecitare l'esercizio del potere di autotutela decisoria della p.a.
Precisa il collegio che dette conclusioni trovano precisa rispondenza nel codice del processo, atteso che l'art. 49 cpa prevede la ricorrenza in dette ipotesi di un litisconsorzio necessario.