Dopo il TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, un'altra sentenza dei giudici amministrativi dà ragione ai dipendenti pubblici in ordine alla riforma dei trattamenti di fine servizio introdotta dal legislatore nel corso del 2010.
Il contenzioso si caratterizza per un elevato livello di complessità, come non è raro riscontrare quando si parla di trattamenti previdenziali.
E' però possibile tracciarne le coordinate, quanto meno per sommi capi.
Il contenzioso riguarda gli effetti prodotti dal d.l. n. 122/2010
sulla disciplina della buonuscita.
Il decreto
in esame stabilisce che anche i dipendenti rimasti in regime di
buonuscita ricadono sotto la medesima disciplina prevista per i
dipendenti privati dall'art. 2120 c.c.
Le
differenze rispetto al passato sono notevoli.
Sotto il
vecchio regime, risalente agli anni '70, la buonuscita aveva
certamente carattere previdenziale, stante la contribuzione posta a
carico di entrambe le parti e la corresponsione ad opera dell'INPDAP
(ora INPS).
Alla
luce dell'originario quadro normativo, era previsto un contributo del
9,60% posto a carico del datore di lavoro ed un contributo del 2,50%
posto a carico dei dipendenti: entrambi i contributi venivano
calcolati sull'80% della retribuzione.
Il
meccanismo di calcolo era, inoltre, enormemente favorevole per i dipendenti, atteso
che occorreva moltiplicare una quota dell'ultima retribuzione per gli
anni di servizio, per determinare gli importi dovuti a titolo di buonuscita, laddove, invece, ben presto nel settore privato il TFR viene costruito come somma di accantonamenti
annuali pari alla retribuzione complessiva annua diviso 13,5.
Occorre
prestare attenzione alla circostanza che l'accantonamento annuo
previsto dall’art. 2120 c.c. per i dipendenti privati corrisponde,
tradotto in termini percentuali, al 7,41% della retribuzione ovvero al 6,91% se si tiene conto che la legge istitutiva del TFR nel settore privato
(legge 29 maggio 1982, n. 297) prevede all’art. 3, comma 5, che una
quota pari allo 0,50% sia destinata al Fondo lavoratori dipendenti
dell’INPS:
come
si vedrà tra poco l'aliquota del 6,91% corrisponde proprio a quella
adottata dal d.l. 122/2010 per i dipendenti pubblici.
Per
risparmiare sulla spesa pubblica, il citato d.l. n. 122/2010 ha
previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il
computo
dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le
regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con
applicazione dell'aliquota del 6,91
per cento”.
L'aliquota, come si vede, coincide con quella prevista nel settore privato.
Quali
sono le novità, dunque, introdotte dalla manovra 2010?
Anzitutto,
muta radicalmente il sistema di calcolo, atteso che si passa adesso,
almeno per i ratei successivi al 2011, ad un regime fondato
sull'accantonamento annuo di una quota della retribuzione. Muta
coerentemente anche la base retributiva su cui viene calcolato
l'accantonamento, che non è più, come prima, pari all'80% dello
stipendio annuo, ma è costituito da ogni emolumento percepito
in dipendenza del rapporto di lavoro.
Non
solo.
Poiché
è stata stravolta la base retributiva su cui l'accantonamento è
calcolato (che è ora data da tutti gli emolumenti corrisposti in
dipendenza del rapporto di lavoro e non solo dall'80% dello
stipendio), il legislatore ha dovuto per forza di cose anche
intervenire nel definire una aliquota diversa rispetto al passato,
per evitare di aggravare, anziché alleviare, gli oneri a carico dei datori di lavoro pubblici: nel fare questo ha previsto che debba
applicarsi, come nel settore privato, l'aliquota del 6,91% e non più
del 9,60%.
Dunque,
la riforma del 2011 ha previsto una nuova base retributiva, un nuovo
sistema di calcolo e nuovi meccanismi volti ad alimentare gli
accantonamenti annui (aliquota del 6,91), il tutto in conformità
alle analoghe regole vigenti per il settore privato.
Nel
testo, di per sé esaustivo, non v'è traccia della vecchia rivalsa
del 2,50% da esercitarsi sull'80% dello stipendio.
Il
che vuol dire che per il futuro detta rivalsa non potrà essere
applicata.
Questo
per diverse ragioni.
Anzitutto,
sarebbe irragionevole, e contrario alla ratio della riforma, imporre al dipendente pubblico un onere del 2,50% non previsto nel settore
privato, proprio nel momento in cui le regole del settore pubblico vengono uniformate a quelle del settore privato.
Non
solo.
Richiamando
la disciplina prevista dall'art. 2120 c.c. il legislatore ha anche
modificato la base retributiva su cui vanno calcolati gli
accantonamenti, che non è più come prima pari all'80% della
retribuzione, ma al 100% di tutti gli emolumenti corrisposti in
dipendenza del rapporto di lavoro.
Non
si capisce allora come faccia a sopravvivere un contributo del 2,50%
ancorato su una base retributiva non più vigente.
A riprova può sostenersi che ove il legislatore avesse inteso mantenere la vecchia aliquota del 2,50%
a carico del dipendente ne avrebbe modificato coerentemente anche
l'importo, come ha fatto per quella gravante sul datore di lavoro,
per tener conto del fatto che è stata enormemente dilatata la base
contributiva.
Ma
ciò non è avvenuto, evidentemente perché il legislatore non
intendeva mantenere per il futuro un contributo incompatibile col
sistema previsto dall'art. 2120 c.c.
Tale
argomentazione assume tanto più pregnanza sol che si consideri che,
in passato, in occasione di interventi di modifica dell'aliquota posta
a carico del datore il legislatore aveva avuto cura di precisare che
la variazione delle aliquote non importava l'abrogazione del
contributo posto a carico del dipendente.
Così
avvenne nel 1980, quando l'art.
18 della legge n. 75/1980 aumentò il contributo datoriale portandolo
al 9,60%; nel fare questo il legislatore precisò che la modifica
avveniva “ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei
dipendenti”, formula che invece non compare nel decreto legge del
2010.
Avv. Edoardo Fragale
