TinyDropdown Menu ARCHIVI DI GIURISPRUDENZA: ottobre 2012

Corte cost., 8 ottobre 2012, n. 223 - Accantonamento tfr: illegittima la rivalsa del 2,50% in quanto si traduce in una decurtazione stipendiale

Con la pronuncia n. 223, la Corte interviene anche sulla questione relativa alla rivalsa del 2,50% prevista dalla risalente normativa in materia di buonuscita.
La Consulta osserva che fino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull’80% della retribuzione. La differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente.
Nel nuovo assetto dell’istituto determinato dalla norma impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della “fascia esente”, determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo.
La disposizione censurata, a fronte dell’estensione del regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Nel consentire allo Stato una riduzione dell’accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Da qui l'illegittimità costituzionale della contestata norma.

Corte cost., 8 ottobre 2012, n. 223 - I tagli agli stipendi di magistrati e dirigenti pubblici sono incostituzionali

Con tale importante pronuncia, la Consulta dichiara l'illegittimità di importanti disposizioni contenute nel d.l. n. 70/2010. Con tale provvedimento il legislatore aveva introdotto misure volte non solo a congelare l'aumento della dinamica salariale, ma anche a ridurre i trattamenti economici per diverse categorie di dipendenti pubblici, nel tentativo ridurre l'incidenza del costo del lavoro pubblico rispetto all'andamento (declinante) del PIL.

Nel novero delle categorie colpite dal taglia stipendi risultavano annoverate quelle dei magistrati (di qualunque ordine e grado) e dei dirigenti pubblici, entrambe protagoniste nel giudizio di costituzionalità sfociato con la sentenza in commento.

La Corte interviene sulle disposizioni riferite ad entrambe le categorie, con argomentazioni diverse, ma segnate tutte dal medesimo esito, che è in entrambi i casi di incostituzionalità delle norme vagliate.

Con riferimento alle disposizioni economiche relative ai magistrati, la Corte rammenta la propria giurisprudenza in ordine al principio costituzionale dell'indipendenza degli organi giurisdizionali che si realizza anche mediante «l’apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l’altro, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico» (sentenza n. 1 del 1978).

Più precisamente, la Consulta sottolinea come il sistema di adeguamento automatico previsto dalla legge a beneficio delle retribuzioni dei magistrati risponda proprio alla ratio di consentire l'attuazione del precetto costituzionale dell’indipendenza dei magistrati, che non sarebbe, invece, adeguatamente assicurato da un sistema caratterizzato da contrattazione.

Ciò premesso, la Corte rammenta pure che questioni di costituzionalità relative a provvedimenti di rango legislativo recanti disposizioni di blocco o, addirittura, di decurtazione stipendiali si erano proposte anche all'indomani della grave crisi economico finanziaria del 1993.
Scendendo ad esaminare la giurisprudenza dell'epoca, la Consulta rammenta come nelle precedenti occasioni la Corte aveva già precisato che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all’art. 3 della Costituzione, alla condizione che i sacrifici imposti siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso». 
Nel caso di specie, invece, detti limiti non sono stati osservati, avendo il legislatore introdotto norme aventi un effetto di permanente decurtazione stipendiale.
* * *
La Corte costituzionale riserva analoga sorte alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui introducono decurtazioni stipendiali a carico dei dirigenti pubblici del 5% e del 10% per gli importi eccedenti rispettivamente i 90.000 euro lordi annui ed 150.000 euro.
A giudizio della Consulta la norma risulta lesiva del principio di uguaglianza. Decisivo per decretarne l'incostituzionalità è il riconoscimento della natura tributaria delle misure, sussistendo la doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, nonché il collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
Si tratta, perciò, di una imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti e per ciò solo illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.


Avv. Edoardo Fragale

Testo integrale della pronuncia

TAR Lombardia Milano, Sez. I, 13 settembre 2012, n. 2321 - Pubblico impiego: illegittima la trattenuta del 2,50% per il finanziamento della buonuscita

Dopo il TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, un'altra sentenza dei giudici amministrativi dà ragione ai dipendenti pubblici in ordine alla riforma dei trattamenti di fine servizio introdotta dal legislatore nel corso del 2010.
Il contenzioso si caratterizza per un elevato livello di complessità, come non è raro riscontrare quando si parla di trattamenti previdenziali.
E' però possibile tracciarne le coordinate, quanto meno per sommi capi.
Il contenzioso riguarda gli effetti prodotti dal d.l. n. 122/2010 sulla disciplina della buonuscita.
Il decreto in esame stabilisce che anche i dipendenti rimasti in regime di buonuscita ricadono sotto la medesima disciplina prevista per i dipendenti privati dall'art. 2120 c.c.
Le differenze rispetto al passato sono notevoli.
Sotto il vecchio regime, risalente agli anni '70, la buonuscita aveva certamente carattere previdenziale, stante la contribuzione posta a carico di entrambe le parti e la corresponsione ad opera dell'INPDAP (ora INPS).
Alla luce dell'originario quadro normativo, era previsto un contributo del 9,60% posto a carico del datore di lavoro ed un contributo del 2,50% posto a carico dei dipendenti: entrambi i contributi venivano calcolati sull'80% della retribuzione.
Il meccanismo di calcolo era, inoltre, enormemente favorevole per i dipendenti, atteso che occorreva moltiplicare una quota dell'ultima retribuzione per gli anni di servizio, per determinare gli importi dovuti a titolo di buonuscita, laddove, invece, ben presto nel settore privato il TFR viene costruito come somma di accantonamenti annuali pari alla retribuzione complessiva annua diviso 13,5.
Occorre prestare attenzione alla circostanza che l'accantonamento annuo previsto dall’art. 2120 c.c. per i dipendenti privati corrisponde, tradotto in termini percentuali, al 7,41% della retribuzione ovvero al 6,91% se si tiene conto che la legge istitutiva del TFR nel settore privato (legge 29 maggio 1982, n. 297) prevede all’art. 3, comma 5, che una quota pari allo 0,50% sia destinata al Fondo lavoratori dipendenti dell’INPS: come si vedrà tra poco l'aliquota del 6,91% corrisponde proprio a quella adottata dal d.l. 122/2010 per i dipendenti pubblici.
Per risparmiare sulla spesa pubblica, il citato d.l. n. 122/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.
L'aliquota, come si vede, coincide con quella prevista nel settore privato.
Quali sono le novità, dunque, introdotte dalla manovra 2010?
Anzitutto, muta radicalmente il sistema di calcolo, atteso che si passa adesso, almeno per i ratei successivi al 2011, ad un regime fondato sull'accantonamento annuo di una quota della retribuzione. Muta coerentemente anche la base retributiva su cui viene calcolato l'accantonamento, che non è più, come prima, pari all'80% dello stipendio annuo, ma è costituito da ogni emolumento percepito in dipendenza del rapporto di lavoro.
Non solo.
Poiché è stata stravolta la base retributiva su cui l'accantonamento è calcolato (che è ora data da tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro e non solo dall'80% dello stipendio), il legislatore ha dovuto per forza di cose anche intervenire nel definire una aliquota diversa rispetto al passato, per evitare di aggravare, anziché alleviare, gli oneri a carico dei datori di lavoro pubblici: nel fare questo ha previsto che debba applicarsi, come nel settore privato, l'aliquota del 6,91% e non più del 9,60%.
Dunque, la riforma del 2011 ha previsto una nuova base retributiva, un nuovo sistema di calcolo e nuovi meccanismi volti ad alimentare gli accantonamenti annui (aliquota del 6,91), il tutto in conformità alle analoghe regole vigenti per il settore privato.
Nel testo, di per sé esaustivo, non v'è traccia della vecchia rivalsa del 2,50% da esercitarsi sull'80% dello stipendio.
Il che vuol dire che per il futuro detta rivalsa non potrà essere applicata.
Questo per diverse ragioni.
Anzitutto, sarebbe irragionevole, e contrario alla ratio della riforma, imporre al dipendente pubblico un onere del 2,50% non previsto nel settore privato, proprio nel momento in cui le regole del settore pubblico vengono uniformate a quelle del settore privato.
Non solo.
Richiamando la disciplina prevista dall'art. 2120 c.c. il legislatore ha anche modificato la base retributiva su cui vanno calcolati gli accantonamenti, che non è più come prima pari all'80% della retribuzione, ma al 100% di tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro.
Non si capisce allora come faccia a sopravvivere un contributo del 2,50% ancorato su una base retributiva non più vigente.
A riprova può sostenersi che ove il legislatore avesse inteso mantenere la vecchia aliquota del 2,50% a carico del dipendente ne avrebbe modificato coerentemente anche l'importo, come ha fatto per quella gravante sul datore di lavoro, per tener conto del fatto che è stata enormemente dilatata la base contributiva.
Ma ciò non è avvenuto, evidentemente perché il legislatore non intendeva mantenere per il futuro un contributo incompatibile col sistema previsto dall'art. 2120 c.c.
Tale argomentazione assume tanto più pregnanza sol che si consideri che, in passato, in occasione di interventi di modifica dell'aliquota posta a carico del datore il legislatore aveva avuto cura di precisare che la variazione delle aliquote non importava l'abrogazione del contributo posto a carico del dipendente.
Così avvenne nel 1980, quando l'art. 18 della legge n. 75/1980 aumentò il contributo datoriale portandolo al 9,60%; nel fare questo il legislatore precisò che la modifica avveniva “ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti”, formula che invece non compare nel decreto legge del 2010.
Avv. Edoardo Fragale

Cons. St., Sez. III, 8 ottobre 2012, n. 517 Ancora sulla determinazione retroattiva dei tetti di spesa

Con la pronuncia in esame, il Consiglio di Stato ribadisce che a fronte degli atti di programmazione sanitaria adottati dalle regioni si pongono situazioni di interesse legittimo da tutelarsi innanzi al giudice amministrativo.
I giudici amministrativi si occupano, altresì, della questione inerente alla retroattività dei tetti di spesa fissati in corso d'anno, dando continuità all'indirizzo da ultimo avallato dall'Adunanza Plenaria nel corso del 2012, secondo cui le modalità di determinazione delle risorse volte a finanziare la sanità e della loro ripartizione interna tra  le diverse regioni rende ineluttabile la determinazione dei tetti di spesa in corso d'anno, senza che ciò possa di per sé importare la lesione di specifici affidamenti in capo alle strutture accreditate le quali ben possono assumere, a valore di riferimento, i tetti di spesa fissati per il previgente anno. Resta ferma, chiaramente, l'obbligo di motivazione in capo alla P.A. che dovrà essere tanto più pregnante quanto più tempo sia decorso dal'inizio dell'esercizio finanziario.

Testo integrale della pronuncia