TinyDropdown Menu ARCHIVI DI GIURISPRUDENZA: settembre 2012

Corte cass., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828 - Rilevabilità d'ufficio della nullità e principio della domanda

Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite risolvono il contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di legittimità in merito alla delicata questione della rilevabilità officiosa della nullità.
Nella pronuncia, i giudici danno atto dell'esistenza di un orientamento prevalente, teso a a coordinare i poteri officiosi del giudice con il principio della domanda.
Detto orientamento riteneva, infatti, che fosse consentito al giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto, in presenza di una domanda di adempimento, poiché in tal caso il giudice dovrebbe soltanto verificare l'esistenza di uno dei diversi elementi costitutivi della domanda.
A diverse conclusioni si giungeva, invece, in presenza di una domanda di risoluzione per inadempimento ovvero di dichiarazione della nullità per motivi diversi da quelli rilevabili ufficiosamente.
In tali casi, si riteneva che il giudice non potesse ufficiosamente rilevare la nullità del contratto, perché così facendo avrebbe violato il principio della domanda, incorrendo nel vizio di extrapetizione.
Nel corso del tempo non sono mancati pronunciamenti di segno contrario, maggiormente inclini ad ammettere la rilevabilità ufficiosa dell'eccezione di nullità anche nelle ipotesi prima segnalate, ritenendosi che nella domanda di risoluzione sia implicitamente postulata l'assenza di cause che possano importare la più radicale nullità del contratto.
In alcune pronunce, in armonia con i risultati raggiunti dalla dottrina, si era evidenziato come anche la domanda di impugnazione ovvero di risoluzione per inadempimento costituisca esercizio di un diritto potestativo, la cui fattispecie costitutiva presuppone al pari della domanda di adempimento la validità del contratto cui inerisce.
Le Sezioni Unite accolgono l'interpretazione sostenuta da tempo in dottrina, secondo la quale la domanda di risoluzione e quella di adempimento implicano l'applicazione del contratto e postulano, dunque, entrambe la validità del contratto.
Ritengono i giudici di legittimità che la ritrosia manifestata da certa giurisprudenza ad ammettere la rilevabilità ufficiosa della nullità anche a fronte di domande di risoluzione, un tempo motivata dal timore del giudice di violare il principio della domanda, non si giustifichi più oggi.
La timidezza manifestata dall'orientamento giurisprudenziale tradizionale finisce, infatti, col determinare un depotenziamento dell'istituto della nullità, che è posto dal legislatore a tutela di interessi di natura generale che trascendono quelli delle parti.
Sotto il profilo squisitamente processuale, rilevano le Sezioni Unite che l'eccezione di nullità costituisce un fatto impeditivo del diritto, sicché la stessa va esaminata prioritariamente rispetto al fatto estintivo costituito dalla risoluzione.
Le ragioni che conducono alla rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di nullità non si presentano, invece, con altrettanta fermezza nella diversa ipotesi nella quale sia proposta domanda di annullamento, giacché detta domanda, diversamente da quella di risoluzione, non postula la validità del contratto. Le Sezioni Unite evitano, però, di affrontare ex professo la questione, concentrandosi invece sui possibili risvolti processuali del rilievo ex officio della nullità.
Sostengono i giudici che all'esercizio del potere-dovere del giudice di rilevare ufficiosamente la nullità consegue la sollecitazione delle parti a prendere posizione sulla questione, nel rispetto del contraddittorio.
In questa fase processuale ben potrà l'attore proporre tutte le domande che siano conseguenza delle questioni prospettate dal giudice e, dunque, anche quella di nullità da affiancarsi a quella inizialmente proposta di risoluzione del contratto.
Ed ancora, sempre sotto il profilo processuale, le Sezioni Unite evidenziano come il rilievo ufficioso della nullità ben possa giustificare l'accoglimento dell'originaria domanda restitutoria, pur sotto il diverso profilo della nullità in luogo della risoluzione, senza che ciò importi mutamento della causa petendi.
Infine, la pronuncia che abbia statuito sul presupposto della validità del contratto comporta la formazione di un giudicato, anche implicito, circa l'assenza di cause di nullità del contratto, con conseguente impossibilitò di proporre azione dichiarativa in separato e successivo giudizio.


Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215 - Pubblico Impiego e blocco degli stipendi al vaglio della Consulta

Con la pronuncia in esame, la Corte costituzionale esamina le diverse questioni di legittimità sollevate dalle regioni ricorrenti in relazione all'art. 9, co. 4, del d.l. n. 78/2010 nella parte in cui prevede, con disposizione applicabile anche ai contratti ed agli accordi stipulati prima della data della sua entrata in vigore – che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento.
Tra l'altro, erano state proposte dalle regioni questioni di legittimità in riferimento agli art. 36 e 39 Cost.
La questione sollevata con riferimento all'art. 36 Cost.. ed al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ivi enunciata viene, però, giudicata inammissibile, in quanto l'evocato parametro di legittimità costituzionale non avrebbe, secondo i giudici costituzionali, pertinenza rispetto alla lesione delle prerogative regionali, ciò che può solo legittimare l'impugnativa regionale di leggi statali.
E' giudicata, invece, infondata la questione promossa in riferimento all’art. 39 Cost.
Ritiene, anzitutto, la Corte costituzionale che il legislatore, intervenendo in forme dirette a contenere le dinamiche salariali nel pubblico impiego, il legislatore statale abbia esercitato il proprio titolo di competenza esclusiva relativo all'ordinamento civile.
Così inquadrata la norma censurata nel quadro del riparto costituzionale delle competenze legislative, i giudici costituzionali negano che un intervento di tal ftta possa ridondare in una lesione delle prerogative costituzionalmente riconosciute alla contrattazione collettiva, atteso che l'art. 39 Cost. non esclude che l'autonomia negoziale collettiva "si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore; come, di fatto, avviene sempre, poiché è la legge che ogni volta individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali nell’impiego pubblico".