TinyDropdown Menu ARCHIVI DI GIURISPRUDENZA: Corte conti, Sez. III, 20 marzo 2012, n. 573 Danno alla società pubblica e giurisdizione

Corte conti, Sez. III, 20 marzo 2012, n. 573 Danno alla società pubblica e giurisdizione

Con la pronuncia in esame, la III sezione d'appello della Corte dei conti aderisce all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in merito alla insussistenza della giurisdizione contabile sull'azione di responsabilità promossa nei riguardi dell'amministrazione di società pubblica.
A tale conclusione la Sezione d'Appello perviene valorizzando la distinta personalità della società e la sua conseguente autonomia patrimoniale rispetto ai propri soci (e, quindi, all'ente pubblico partecipante).
In linea con quanto sostenuto dalla Corte regolatrice della giurisdizione, viene riconosciuta la giurisdizione contabile solo in ordine all'azione di danno promossa dalla procura erariale nei confronti di chi, essendo incaricato di gestire la partecipazione, abbia omesso di promuovere innanzi al giudice ordinario l'azione di responsabilità solidale.




DIRITTO
1. Preliminare nella fattispecie che ne occupa - avente a oggetto la responsabilità di organi o dipendenti di società a partecipazione pubblica - è l’accertamento del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e contabile.
1.1 La questione, affrontata dalla sentenza di prime cure e risolta nel senso di riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti in materia di società partecipate, è stata riproposta dal Marchini in appello con insistiti argomenti di contrario avviso.
Secondo quella difesa, il danno ipotizzato dalla Procura contabile si sostanzierebbe in una diminuzione diretta del patrimonio della Firenze Fiera S.p.A. - partecipata al 90,78% da numerosi enti locali della Regione Toscana - e solo di riflesso a questi ultimi, in quanto soci della predetta società. La personalità giuridica e la piena autonomia patrimoniale della società di capitali - rispetto al patrimonio dei singoli soci pubblici - non consentirebbero di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che il comportamento dell’amministratore delegato dott. Marchini ha arrecato al patrimonio (privato) della succitata Firenze Fiera S.p.A.: con la conseguenza che la competenza in materia di responsabilità degli amministratori, in mancanza di specifiche norme derogatorie, deve ritenersi spettante al giudice ordinario. Richiama, in proposito, l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 26806/2009 e ordinanza n. 519 del 2010) secondo cui, nel caso di danno prodotto dagli amministratori direttamente al patrimonio della società partecipata dall’ente pubblico, è da escludere la giurisdizione del magistrato contabile.
1.2 - Al riguardo, anche la Procura Generale, con proprie conclusioni scritte, ha sostenuto che - in base alla più recente giurisprudenza della predetta Cassazione - l’orientamento in tema di riparto è mutato, nel senso di riconoscere la giurisdizione ordinaria.
2. Osserva il Collegio che già con le ordinanze n. 14957 del 7.7.2011 e n. 14655 del 5.7. 2011 - nonostante talune pronunce di segno diverso (sent. n. 10062 e n. 10063 entrambe del 9.5.2011) giustificate dalla specificità delle singole fattispecie – la Suprema Corte aveva affermato la giurisdizione ordinaria in base alla struttura dell’ente danneggiato (“avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società”) senza considerare la partecipazione (totalitaria o maggioritaria) dell’ente stesso e indipendentemente dalla circostanza che la società partecipata svolgesse, o non, un pubblico servizio di diretta pertinenza dell’ente pubblico (territoriale).
Con la sentenza n. 20940/11 depositata il 12 ottobre 2011 le SS.UU. civili della Cassazione, richiamati gli approfondimenti effettuati con le precedenti pronunce n. 26806 del 2009, n. 16286 del 2010, n. 8429 del 2010 e n. 519 del 2011 (oltre che con le succitate ordinanze nn. 15957 e 14655) - tutte concludenti per la giurisdizione del giudice contabile soltanto nei confronti degli amministratori e dei dipendenti di società i cui comportamenti avessero compromesso la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche e implicante l’impiego di risorse pubbliche - hanno ribadito che “non compete al giudice contabile di pronunciarsi su un danno inferto al patrimonio di una società per azioni che resta un soggetto di diritto privato pur quando sia partecipata da un ente pubblico”.
Altrettanto chiara è l’ordinanza n. 20941, depositata anch’essa il 12 ottobre 2011, che non ha ravvisato i presupposti per riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti “trattandosi di una controversia per risarcimento del danno subìto da una società per azioni, partecipata da un ente pubblico ma operante in regime di diritto privato, in conseguenza di atti di mala gestio imputati al suo amministratore”.
Dello stesso tono, infine, la sentenza delle stesse SS.UU n. 1419 depositata il 1° febbraio 2012. che fa riferimento alla “più recente e assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce (…)”.
2.1 Abbandonato il criterio eminentemente soggettivo - che identificava l’elemento fondante della giurisdizione contabile nella condizione giuridica pubblica dell’agente - a favore di un approccio “oggettivo” (che identifica l’ambito della responsabilità amministrativa con riferimento alla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate) prevale, tenuto conto dell’evolversi della giurisprudenza della Cassazione in subiecta materia, il principio che quando l’amministrazione, per l’espletamento di propri compiti istituzionali, si avvale di società di diritto privato da essa partecipate, l’esistenza di un rapporto di servizio può essere configurata in capo alla società ma non anche personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa, essendo questa dotata di autonoma personalità giuridica.
Del pari, sempre per effetto della distinta personalità della società e della sua conseguente autonomia patrimoniale rispetto ai propri soci (e, quindi, all'ente pubblico partecipante), i danni eventualmente a essa cagionati dalla mala gestio degli organi sociali – o, comunque, da atti illeciti imputabili a tali organi o a dipendenti - non integrano gli estremi del danno erariale poiché si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società (soggetta alle regole del diritto privato) e non del socio pubblico.
La circostanza che l'ente pubblico partecipante possa, tuttavia, risentire del danno inferto al patrimonio della società partecipata - quando esso sia tale da incidere sul valore o sulla redditività della partecipazione – può, eventualmente, legittimare l'azione di responsabilità nei confronti di chi, essendo incaricato di gestire la partecipazione, non abbia esercitato i poteri e i diritti sociali spettanti al socio pubblico, al fine d'indirizzare correttamente l'azione degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti perpetrati da questi ultimi, ma non consente di ignorare la distinzione tra patrimonio della società e patrimonio dell'ente partecipante né, quindi, di investire la Corte dei conti con un'azione di responsabilità per danno erariale quando il danno dedotto si riferisce al patrimonio sociale e non direttamente del socio pubblico.
2.2 - Nel caso di specie non sembrano, pertanto, ravvisabili i presupposti per affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di controversia per il risarcimento del danno subito da una società per azioni - che, ancorché partecipata da un ente pubblico, opera in regime di diritto privato - in conseguenza di atti di mala gestio imputati al suo amministratore.
3 - L’attuale orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione induce questo Collegio ad accogliere l’appello – in conformità alle conclusioni della P.G. - circa la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di società per azioni totalmente o in maggioranza partecipate dalla P.A. nelle sue molteplici espressioni.
4 - Le spese possono essere compensate atteso che l’appello è stato esaminato e deciso sotto il pregiudiziale profilo della giurisdizione senza entrare nel merito.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
definitivamente pronunciando, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il gravame del sig. Pietro MARCHINI e dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine all’azione di responsabilità promossa dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana nei confronti del medesimo.
Spese compensate.
Roma, Camera di Consiglio del 30 marzo 2012.