Con tale importante pronuncia, la Consulta dichiara l'illegittimità di importanti disposizioni contenute nel d.l. n. 70/2010. Con tale provvedimento il legislatore aveva introdotto misure volte non solo a congelare l'aumento della dinamica salariale, ma anche a ridurre i trattamenti economici per diverse categorie di dipendenti pubblici, nel tentativo ridurre l'incidenza del costo del lavoro pubblico rispetto all'andamento (declinante) del PIL.
Nel novero delle categorie colpite dal taglia stipendi risultavano annoverate quelle dei magistrati (di qualunque ordine e grado) e dei dirigenti pubblici, entrambe protagoniste nel giudizio di costituzionalità sfociato con la sentenza in commento.
La Corte interviene sulle disposizioni riferite ad entrambe le categorie, con argomentazioni diverse, ma segnate tutte dal medesimo esito, che è in entrambi i casi di incostituzionalità delle norme vagliate.
Con riferimento alle disposizioni economiche relative ai magistrati, la Corte rammenta la propria giurisprudenza in ordine al principio costituzionale dell'indipendenza degli organi giurisdizionali che si realizza anche mediante «l’apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l’altro, oltre alla progressione in carriera, anche il trattamento economico» (sentenza n. 1 del 1978).
Più precisamente, la Consulta sottolinea come il sistema di adeguamento automatico previsto dalla legge a beneficio delle retribuzioni dei magistrati risponda proprio alla ratio di consentire l'attuazione del precetto costituzionale dell’indipendenza dei magistrati, che non sarebbe, invece, adeguatamente assicurato da un sistema caratterizzato da contrattazione.
Ciò premesso, la Corte rammenta pure che questioni di costituzionalità relative a provvedimenti di rango legislativo recanti disposizioni di blocco o, addirittura, di decurtazione stipendiali si erano proposte anche all'indomani della grave crisi economico finanziaria del 1993.
Scendendo ad esaminare la giurisprudenza dell'epoca, la Consulta rammenta come nelle precedenti occasioni la Corte aveva già precisato che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all’art. 3 della Costituzione, alla condizione che i sacrifici imposti siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso».
Nel caso di specie, invece, detti limiti non sono stati osservati, avendo il legislatore introdotto norme aventi un effetto di permanente decurtazione stipendiale.
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La Corte costituzionale riserva analoga sorte alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui introducono decurtazioni stipendiali a carico dei dirigenti pubblici del 5% e del 10% per gli importi eccedenti rispettivamente i 90.000 euro lordi annui ed 150.000 euro.
A giudizio della Consulta la norma risulta lesiva del principio di uguaglianza. Decisivo per decretarne l'incostituzionalità è il riconoscimento della natura tributaria delle misure, sussistendo la doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, nonché il collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa, in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
Si tratta, perciò, di una imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti e per ciò solo illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.
Avv. Edoardo Fragale
Avv. Edoardo Fragale
Testo integrale della pronuncia
